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Fotovoltaico in aree vincolate, quando il diniego paesaggistico diventa legittimo

Fotovoltaico in aree vincolate, quando il diniego paesaggistico diventa legittimo

Fotovoltaico in aree vincolate, quando il diniego paesaggistico diventa legittimo

Il TAR Lombardia conferma la legittimità del diniego paesaggistico per impianti fotovoltaici in aree vincolate se supportato da valutazioni tecniche adeguate.

Gli impianti fotovoltaici rappresentano uno degli strumenti più importanti per sostenere la transizione energetica e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. La loro diffusione sta crescendo rapidamente in tutta Europa, anche grazie agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea e dai governi nazionali.

Esistono però contesti territoriali particolarmente delicati nei quali la realizzazione di nuovi impianti richiede valutazioni molto più approfondite. Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o storico-artistico rappresentano uno degli ambiti più complessi per lo sviluppo del fotovoltaico, perché coinvolgono la necessità di trovare un equilibrio tra tutela del territorio e produzione di energia rinnovabile.

Una recente sentenza del TAR Lombardia, la n. 789 del 16 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul tema, confermando che il diniego all’installazione di impianti fotovoltaici in aree vincolate può risultare legittimo quando supportato da una valutazione tecnica approfondita e coerente con il quadro normativo vigente.

Fotovoltaico e aree vincolate, il quadro normativo italiano

Nel sistema normativo italiano, la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree soggette a tutela paesaggistica è disciplinata principalmente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuto nel Decreto Legislativo 42/2004.

L’articolo 142 individua le categorie di territori sottoposti a tutela paesaggistica automatica, tra cui rientrano:

  • parchi regionali;
  • riserve naturali;
  • aree di particolare pregio ambientale;
  • territori sottoposti a tutela paesaggistica.

In questi contesti, qualsiasi intervento che comporti trasformazioni permanenti del territorio richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 dello stesso decreto.

Secondo il Ministero della Cultura, la finalità di queste procedure consiste nel garantire compatibilità tra trasformazioni territoriali e conservazione dei valori paesaggistici protetti.

Il procedimento autorizzativo per gli impianti fotovoltaici

Quando un impianto fotovoltaico viene proposto in un’area vincolata, il procedimento autorizzativo richiede una valutazione tecnica articolata che coinvolge più enti amministrativi.

La procedura include normalmente:

  • analisi paesaggistica;
  • verifica urbanistica;
  • valutazione ambientale;
  • parere della Soprintendenza;
  • esame della Commissione Paesaggio.

Il parere della Soprintendenza assume un ruolo particolarmente rilevante, poiché valuta la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e storico-ambientali del territorio interessato.

Accanto alla normativa nazionale intervengono inoltre regolamenti regionali e strumenti locali di pianificazione territoriale che possono limitare o condizionare la localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree considerate più sensibili.

Il caso esaminato dal TAR Lombardia

La sentenza del TAR Lombardia riguardava un impianto fotovoltaico a terra composto da oltre 1.600 moduli destinato a un’attività produttiva. L’intervento era previsto all’interno di un’area agricola inserita nel territorio di un parco regionale e quindi sottoposta a vincolo paesaggistico.

Durante la fase istruttoria, la Commissione Paesaggio aveva espresso parere negativo evidenziando diversi elementi considerati critici dal punto di vista paesaggistico. Tra gli aspetti più rilevanti figuravano:

  • dimensioni molto estese dell’impianto;
  • presenza di opere permanenti;
  • elevata visibilità panoramica;
  • collocazione sopraelevata del sito;
  • vulnerabilità paesaggistica dell’area agricola.

Sulla base di questi elementi, l’amministrazione competente aveva negato l’autorizzazione paesaggistica. La società proponente aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Il principio confermato dal TAR

Nel pronunciarsi sul ricorso, il TAR Lombardia ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa italiana. Gli impianti fotovoltaici non risultano automaticamente incompatibili con le aree vincolate, ma richiedono una valutazione particolarmente rigorosa del loro impatto paesaggistico e territoriale.

Secondo il giudice amministrativo, il sindacato del tribunale può intervenire soltanto in presenza di:

  • manifesta illogicità;
  • carenza istruttoria;
  • errore evidente nella valutazione dei fatti;
  • incoerenza rispetto al quadro normativo.

Quando invece il diniego risulta fondato su dati tecnici concreti e coerente con la normativa vigente, il giudice non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell’amministrazione competente.

Nel caso specifico, il diniego è stato considerato adeguatamente motivato proprio perché basato su elementi oggettivi legati al contesto territoriale e all’impatto visivo dell’impianto.

Il ruolo della pianificazione territoriale

Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla sentenza riguarda il rapporto tra impianti fotovoltaici e pianificazione territoriale.

Secondo il TAR, la valutazione paesaggistica non può limitarsi a un semplice giudizio estetico sull’impianto, ma deve inserirsi all’interno di un sistema più ampio di pianificazione ambientale e territoriale.

Le normative regionali e gli strumenti urbanistici locali possono infatti individuare:

  • aree più idonee allo sviluppo del fotovoltaico;
  • zone caratterizzate da elevata vulnerabilità ambientale;
  • territori destinati alla conservazione paesaggistica;
  • limiti localizzativi specifici per gli impianti a terra.

Questo approccio mira a rendere compatibile lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio e del patrimonio ambientale.

Preavviso di diniego e correttezza procedimentale

La sentenza affronta anche il tema del preavviso di rigetto disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge 241/1990.

Secondo il TAR, la comunicazione anticipata dei motivi ostativi non rende automaticamente illegittimo il procedimento amministrativo. L’amministrazione conserva infatti la possibilità di concludere con un provvedimento negativo purché:

  • non emergano successivi elementi favorevoli;
  • la motivazione finale sia coerente;
  • l’istruttoria tecnica risulti completa;
  • il procedimento sia stato correttamente gestito.

Questo principio rafforza il ruolo dell’istruttoria tecnica come elemento centrale nei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti fotovoltaici in aree vincolate.

Transizione energetica e tutela del paesaggio

La decisione del TAR Lombardia conferma il favor normativo verso lo sviluppo delle energie rinnovabili senza eliminare la necessità di valutazioni approfondite nei contesti territoriali più delicati.

Il fotovoltaico continua infatti a rappresentare uno degli strumenti più importanti per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione e indipendenza energetica. Secondo la European Commission, la crescita delle fonti rinnovabili resterà centrale nella strategia energetica europea dei prossimi anni.

Parallelamente, la tutela del paesaggio rimane un interesse pubblico costituzionalmente rilevante. La sfida principale consiste quindi nel trovare un equilibrio sostenibile tra produzione energetica e conservazione del territorio.

In questo contesto assumono crescente importanza:

  • studi di inserimento paesaggistico;
  • progettazione integrata;
  • riduzione dell’impatto visivo;
  • scelta delle aree più idonee;
  • soluzioni tecniche compatibili con il contesto ambientale.

Il ruolo delle tecnologie fotovoltaiche di LED Italia

L’evoluzione normativa e autorizzativa aumenta l’importanza di soluzioni fotovoltaiche progettate per garantire efficienza energetica, qualità tecnica e maggiore integrazione ambientale. LED Italia propone una gamma completa di tecnologie dedicate al fotovoltaico, all’accumulo energetico e alla gestione intelligente dell’energia.

Tra le soluzioni disponibili rientrano i moduli fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le tecnologie progettate per applicazioni residenziali, commerciali e professionali.

Sintesi

La sentenza del TAR Lombardia del febbraio 2026 conferma che il diniego paesaggistico per impianti fotovoltaici in aree vincolate può risultare pienamente legittimo quando supportato da un’istruttoria tecnica approfondita e coerente con il quadro normativo vigente.

Il principio di favor verso le energie rinnovabili continua a rappresentare un elemento centrale della normativa italiana ed europea, ma la tutela del paesaggio mantiene un ruolo altrettanto rilevante nei contesti territoriali più sensibili. Nei prossimi anni la progettazione degli impianti fotovoltaici richiederà quindi un livello sempre maggiore di integrazione tra sviluppo energetico, pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale.

Fonti

GSE

Ministero della Cultura

European Commission

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